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Fallimento, insinuazione al passivo da parte delle Banche

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In sede di ammissione al passivo fallimentare, soprattutto se il conto corrente che ha prodotto il debito è vecchio (oltre 10 anni), la curatela può contestare l'entità del debito, chiedendo di ricalcolare il saldo effettivo, epurando lo stesso dall’anatocismo, dalle commissioni di massimo scoperto, dalle spese, dai tassi ultralegali e dalle valute, verificando l’eventuale pattuizione contrattuale.
L'eventuale ricalcolo permetterà di ridurre notevolmente l'esposizione debitoria, che in molti casi, in presenza di rapporti molto vecchi, diventa a credito per il cliente, riducendo o eliminando del tutto le eventuali garanzie prestate dai fideiussori.

In breve:

Il fallimento è lo strumento mediante il quale i creditori soddisfano coattivamente il proprio credito mediante la liquidazione del patrimonio del creditore. Per dichiarare il fallimento il Tribunale accerta lo stato di insolvenza, valutando l’ incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte ed altri fattori tra i quali la latitanza e l’eventuale trafugamento dei beni. Dopo le opportune valutazioni il fallimento viene dichiarato su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d’ufficio. Nel caso il credito derivi da scoperture di conto corrente è fondamentale contestarne per tempo la legittimità mediante una perizia che attesti che le somme ingiunte non corrispondono al vero evitando che la banca possa costituirsi un titolo come ad esempio il decreto ingiuntivo emesso sulla base dell’art. 50 T.U.B..

Qualora la Banca abbia già un titolo o una garanzia, al fine di evitare l’istanza di fallimento, è necessario verificare la legittimità del credito e la effettiva determinazione dell’ammontare delle somme richieste anche per l’ eventuale applicazione di tassi usurai. L’opposizione alla dichiarazione di fallimento può essere proposta nel termine di quindici giorni dall’affissione della sentenza dal debitore o da chiunque interessato mediante un atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza.